Equa riparazione

Sei logorato dai tempi della Giustizia?

Allineandosi ai dettami della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che sancisce il diritto di ogni cittadino a un processo dalla durata ragionevole, nel 2001 il Parlamento italiano ha approvato la Legge n. 89/2001, comunemente nota come “Legge Pinto“. Questa legge introduce un termine massimo per la durata dei procedimenti giudiziari, garantendo il diritto a una compensazione pecuniaria per il danno subito, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, in caso di prolungata durata del processo.

I tempi ragionevoli dei processi sono definiti come segue:

  • 3 anni per il primo grado;
  • 2 anni per il secondo grado;
  • 1 anno per il giudizio in Cassazione;
  • 3 anni per il processo di esecuzione;
  • 6 anni per le procedure concorsuali.

Oltre tali limiti temporali, il soggetto danneggiato ha il diritto di agire in giudizio per richiedere l’indennizzo previsto.

Lo Studio Legale Iannace offre consulenza e assistenza in relazione ai procedimenti di “equa riparazione”, previsti dalla Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), con l’obiettivo di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla prolungata durata di un processo in cui il cliente sia stato parte.

Il procedimento di equa riparazione può essere avviato per qualsiasi tipo di giudizio (civile, penale, amministrativo, lavoro) e indipendentemente dall’esito del contenzioso sotteso, comprese le situazioni in cui si sia raggiunta una transazione durante il procedimento.

La domanda si propone mediante un ricorso da depositarsi presso la cancelleria della Corte d’Appello competente, come previsto dall’art. 11 c.p.p. Ad esempio, se la causa è stata trattata a Roma, il procedimento di equa riparazione verrà avviato presso la Corte d’Appello di Perugia.

Per quanto riguarda i termini per presentare la richiesta, questa deve essere proposta entro sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che pone fine al procedimento oggetto di lamentela per la prolungata durata. Tuttavia, è possibile presentare la richiesta anche durante il procedimento in corso.

In quest’ultimo caso, verrà presentata una prima richiesta risarcitoria non appena superato il termine di durata ragionevole, e sarà possibile depositare un secondo ricorso per il periodo ulteriore trascorso tra la presentazione della prima richiesta e la conclusione del procedimento.

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